Sugli Ordini fascisti

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Conflitto sociale legale

Avvertenze


Enti pubblici non economici[modifica | modifica sorgente]

Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici.


15 maggio 2017

Sugli Ordini fascisti[modifica | modifica sorgente]

Due osservazioni preliminari: - la parola ORDINE fu inventata dal Regime quando si trattò di legiferare sugli intellettuali e le loro attività- la parola dice tutto. - Può darsi che la struttura che avete elaborato sia ok per gli Avvocati. E' mio parere che non lo sia per le altre professioni, certissimamente non lo è per gli Architetti per le motivazioni che vado ad illustrarti:

1- "... Ci siamo convinti che l'ordine abbia una natura giuridica complessa...” Ebbene, è mio parere che la "complessità" della natura giuridica del sistema ordinistico non sia tale, bensì, al contrario, questa complessità non esista e questa natura sia estremamente semplice. Perchè, sottoponendola ad analisi, emergono due ordini di motivi: A- le Leggi che riguardano il sistema ordinistico e il loro sviluppo storico da una parte, B- le INADEMPIENZE COSTITUZIONALI cui il regime repubblicano ha dato luogo, dall’altra. Entrambe queste cause hanno reso il sistema ordinistico italiano un’anacronistica mostruosità sociale e giuridica in perfetto stile italiota, con l'aggravante della degenerazione cui ha dato luogo. Anche qui infatti, ed è sintomatico, il Paese non ha fatto i conti con il proprio passato, al punto che il Sistema Ordinistico è una sacca autoritaria e pre-liberale in un corpo democratico. Faccio notare infatti che le Leggi di cui sopra, fondative del "Sistema" (mi verrebbe da dire "O' Sistem'") ordinistico risalgono ATTUALMENTE ANCORA INTOCCATE, al Regime Fascista e rendono perfettamente il ritratto di ciò che questo esigeva dagli intellettuali che irregimentò nella struttura ordinistica (ri-sottolineo: oggi ancora vigente tal quale): controllo esterno, autocontrollo interno, assenso verso il regime. Devo dedurne che, nulla essendo cambiato, il sistema sia ancora funzionale al controllo dei Professionisti (Liberi o Dipendenti) e al loro forzoso assenso verso il Governo del momento (cioè sempre)?

A questo proposito ti riporto una piccola perla: 

Ancora oggi, nelle Disposizioni che riguardano gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri (non so nelle vostre), si legge all’Art. 2. legge 25 aprile 1938, n. 897: "... coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati .." “E POLITICA” ? Non so se rendo l'idea dell'enormità di questa prescrizione a tutt'oggi VIGENTE. Non si trova traccia, nell’Italia Repubblicana, dell'abrogazione dell'Art.2, né dell'abrogazione dell'obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi Professionali, istituita dalle famigerate Leggi del 1938. Non sarebbe male (e neppure complicato) ragionare sulla temperie culturale che diede origine a queste Norme corporative A TUTT’OGGI SERENAMENTE OPERANTI e alla conveniente loro permanenza nell'attuale regime democratico, ma andiamo avanti.

2- “… [l'ordine è] per un verso ente pubblico istituito e regolato dalla legge e per altro verso "associazione ad appartenenza obbligatoria", esponenziale degli interessi della categoria di cui è espressione. In capo all'ordine convivono pertanto sia la cura di interessi pubblici che la rappresentanza di interessi "collettivi" degli iscritti. …"

La scontata convivenza, diciamo così, di queste due definizioni di cui vi siete convinti mi pare necessiti di un chiarimento. - La prima affermazione è aderente alla Legge: “L'Ordine è ente pubblico” (io direi “di Stato”, ma lasciamo perdere) “istituito e regolato dalla legge”, tant’è vero che sull’intestazione stessa della carta del Consiglio Nazionale Forense è scritto: “Presso il Ministero della Giustizia”… più di Stato di così… - La seconda “l’Ordine è Associazione ad appartenenza obbligatoria” è al contrario, un’affermazione del tutto autoreferenziale e fuorviante: una definizione concepita dal Consiglio Nazionale Forense nei suoi pareri e che non si rinviene in alcuna Legge. Esilarante la definizione di Associazione “ad appartenenza obbligatoria” escogitata dal CNF che pare echeggiare le Leggi fasciste del 1938 che inventarono appunto la citata “appartenenza obbligatoria”. Come faccia poi un’Associazione, che si intende libera per definizione, essere AD APPARTENENZA OBBLIGATORIA lo sa solo il CNF. Cito, per capirci sulla sostanza di ciò di cui si parla, le dizioni (ma sono sostanza) in uso nei paesi anglosassoni per sottolineare la LIBERTA’ di cui godono i Professionisti: In Inghilterra: - l’ARB è l'Architects Registration Board (Un REGISTRO NON un’Ordine, né un CN) Ente Pubblico - Il RIBA (Royal Institute of British Architects è un Istituto prestigioso (PRIVATO e LIBERO- un’associazione, questa sì) cui aderisce chi vuol essere considerato fra i “migliori” Architetti cui il Committente possa fare riferimento a occhi chiusi (esattamente come in Italia, vero?), ma NON E’ affatto obbligatorio. Negli USA: - Il CARB è il National Council of Architectural Registration Boards (REGISTRI non Ordini) - l’AIA (American Institute of Architects) è un Istituto (PRIVATO e LIBERO- un’associazione, non obbligatoria, esattamente come il RIBA) DA NOI NO: sconsideratamente e fascisticamente, sta tutto dentro il medesimo buglione che così diventa una camicia di forza. Non si può mischiare Registro e Rappresentanza sindacale. La riprova sta nella realtà dell’abisso che separa il Prestigio dei Professionisti anglosassoni da quello dei Colleghi italiani.

3- ...“ "associazione ad appartenenza obbligatoria", esponenziale degli interessi della categoria di cui è espressione.”... A parte il verificarsi di una contraddizione in termini, l’adozione di questa definizione riconduce sic et simpliciter alla configurazione di Sindacato Nazionale Fascista Architetti (nel nostro caso) cui furono ricondotti gli Ordini (tutti) nel 1938. Com’è infatti possibile che un’”Associazione” “ad appartenenza obbligatoria” possa essere “esponenziale” degli interessi non degli Iscritti, ma addirittura degli interessi della Categoria? Qui siamo in pieno territorio CORPORATIVO. Esponenziali degli interessi degli Iscritti possono esserlo solo I LIBERI SINDACATI a LIBERA adesione. Non ci sono alternative. Usando la conclusione alla quale siete arrivati vi riconducete, anche se inconsapevolmente, in un organismo ancora più pericoloso dell’attuale situazione, stranamente somigliante agli Ordini-Sindacati del 1938. Sostengo che la tesi esposta costituisca, se attuata, una gravissima lesione dei diritti delle libertà sindacali che dobbiamo ancora conquistarci e sanzionerebbe l’esistenza di una distorsione sociale e giuridica che personalmente ritengo del tutto pericolosa e inadatta a tutte le altre Professioni.

4- Nell’esposizione del post, Cosimo, non parli delle Organizzazioni sindacali. Mi domando: MGA propone un sindacato unico virtuale, o meglio un Entità politico-sindacale unica e virtuale le cui linee operative scaturirebbero dalle decisioni di un Parlamentino alle cui deliberazioni maggioritarie tutte le organizzazioni sindacali, che vi hanno inviato i loro rappresentanti, dovrebbero sottomettersi?

5- “...In capo all'ordine convivono pertanto sia la cura di interessi pubblici che la rappresentanza di interessi "collettivi" degli iscritti. Lo stesso naturalmente dicasi per il CNF, che degli ordini è espressione elettorale. Abbiamo così risolto il primo logorante quesito circa la possibilità di scindere la rappresentanza istituzionale e politica della categoria, e la risposta è negativa: non si può... “

Credo di aver dimostrato circostanziatamente come l’esistenza “In capo all'Ordine [della convivenza fra la] cura di interessi pubblici [e la] rappresentanza di interessi "collettivi" degli iscritti” sia un’azione suicida e definitivamente liquidatoria delle nostre libertà (ancora da conquistarsi). Sarebbero uccise ancor prima di nascere. Per quanto riguarda i Professionisti la “scissione” fra rappresentanza istituzionale e politica delle Categorie è un non-problema: - la rappresentanza ISTITUZIONALE è un non senso logico e giuridico che si verifica solo nei regimi autoritari e NON ESISTE nei Paesi democratici, dove la Rappresentanza è solo SINDACALE - non parliamo di quella POLITICA che è demandata, com’è ovvio per i Professionisti, alle rappresentanze sindacali, espressione diretta degli Iscritti. Queste le mie perplessità.

Un saluto.



Costituzione della Repubblica Italiana[modifica | modifica sorgente]

Disposizioni Transitorie[modifica | modifica sorgente]

VI Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.


Normativa[modifica | modifica sorgente]

D.L. 138-2011 art.3

Regolamento D.P.R. 137-2012

Regolamento D.P.R. 137-2012 Normattiva

D.P.R. 169-2005 Regolamento elettorale Ordini Professionali

Collegamenti[modifica | modifica sorgente]