Principio della discriminazione occupazionale
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Per principio della discriminazione occupazionale, nell'ordinamento italiano ed in particolare nel diritto della previdenza sociale consiste nella possibilità di trattare in modo diverso da parte dello Stato i propri cittadini in base al tipo di occupazione lavorativa.
Ciò avviene nel sistema pensionistico pubblico in Italia con la segmentazione del diritto a prestazione sociale grazie alla applicazione di norme che tutelano in modo differenziato i cittadini italiani o erogano prestazioni previdenziali differenziate in base a differenti occupazioni lavorative pur in presenza degli stessi diritti da tutelare.
Anche nel diritto del lavoro, nell'ordinamento italiano, è applicato il principio della discriminazione occupazionale.
Il principio della discriminazione occupazionale nella Costituzione Italiana[modifica | modifica sorgente]
L'art. 3 della Costituzione Italiana, stabilisce il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non l'uguaglianza della legge nei confronti del cittadino.
Le discriminazioni sono vietate per il sesso, la razza, la lingua, le opinioni politiche, ma nulla si dice riguardo all'occupazione, pertanto è stato possibile mantenere e sviluppare il preesistente welfare secondo il modello corporativo-occupazionale e quindi implementare il principio della discriminazione occupazionale.
Esso trova fondamento nel Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827 art. 43 e 44 (tuttora vigenti) ove, riprendendo la tradizione normativa previgente, la esplicita definitivamente.
Art. 43. Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti: a) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; b) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; c) personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette; d) personale delle gestioni delle imposte di consumo. Art. 44. L'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.
In particolare si individuano categorie di lavoratori soggetti a regimi speciali di previdenza obbligatoria soggetti a leggi speciali per i quali si prevedono trattamenti pensionistici sostanzialmente diversi.
Le origini storiche[modifica | modifica sorgente]
Il principio della discriminazione occupazionale è direttamente correlato al modello previdenziale corporativo poi evoluto nel modello previdenziale corporativo fascista che è alla base del sistema pensionistico pubblico in Italia.
Il sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi e senza patrimonio di previdenza per sua natura ha bisogno di correzioni legislative per mantenere l'equilibrio finanziario in quanto lo steady state non esiste.
Nel caso italiano basato sul modello corporativo, tale necessità è esasperata all'ennesima potenza in quanto nel tempo si sono implementate innumerevoli sistemi pensionistici con molteplici gestioni di casse previdenziali.
L'impossibilità di mantenere l'equilibrio della gestione finanziaria su base occupazionale-corporativa ha portato all'accorpamento delle gestioni presso l'INPS che mantiene la distinzione formale dei fondi ma di fatto ha operato l'accorpamento della gestione finanziaria attraverso il finanziamento con i trasferimenti tra i fondi in attivo verso quelli passivi.
Dopo la riforma Monti Fornero del sistema pensionistico pubblico italiano, si sono accorpate in INPS il 95% delle posizioni pensionistiche realizzando una gestione finanziaria molto più stabile tipica del modello previdenziale universale e cercando di armonizzare le prestazioni pensionistiche future con l'implementazione del metodo di calcolo contributivo.
La discriminazione occupazionale resta per le situazioni passate e transitorie fino al superamento del metodo di calcolo retributivo legato alle specifiche gestioni pensionistiche.
Il regime transitorio è previsto durare ancora qualche decennio dopo l'approvazione della riforma delle pensioni Fornero.
La giurisdizione sul principio della discriminazione occupazionale[modifica | modifica sorgente]
Risulta intentato una prima causa, nel 2015, contro l'INPS per la discriminazione nella differenti prestazioni previdenziali nel caso di malattia dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.
Note[modifica | modifica sorgente]
Bibliografia[modifica | modifica sorgente]
- Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 19ª ed., Padova, CEDAM, 2012, ISBN 978-88-13-33206-8.
Web[modifica | modifica sorgente]
- Stefania Scarpone, Discriminazione per età ricambio generazionale discriminazione di genere nei recenti orientamenti della Corte di Giustizia Ue, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale. URL consultato il 14 novembre 2014.
- Senza pensioni, issuu.com, Senza pensioni. URL consultato il 30 dicembre 2013.
- Riassunto Diritto della previdenza sociale, Persiani, studentpass.it, AppuntiPersiani. URL consultato il 7 ottobre 2013.
- Anche il contributo previdenziale è un “tributo”, cartelle-esattoriali.diritto.it, diritto.it. URL consultato il 5 dicembre 2013.
- GUIDA PRATICA al PAGAMENTO delle IMPOSTE, agenziaentrate.gov.it, Agenzia delle Entrate. URL consultato il 28 dicembre 2013.
News[modifica | modifica sorgente]
- Marco Leonardi, Articolo 18, perché non si può cambiare solo per i nuovi assunti, in Europa. URL consultato il 23 settembre 2014.
- Ocse, precari a rischio poverta'"Avranno pensioni da fame", in Agi.it. URL consultato il 26 novembre 2013.
Web[modifica | modifica sorgente]
- Quel taglio rozzo alle pensioni d’oro (TITO BOERI)., triskel182.wordpress.com, Boeri20131205. URL consultato il 5 dicembre 2013.