Casse di previdenza D.Lgs. 103-1996

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Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103[1] in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione.", è una legge dello Stato Italiano.

È una decreto legislativo che norma la costituzione di nuovi sistemi pensionistici appartenenti al primo pilastro della previdenza con la costituzione di nuovi enti previdenziali per i soggetti che svolgono l'attività autonoma di libera professione non ancora tutelati da enti previdenziali preesistenti.

Il modello che si attua con questa norma è per l'ennesima volta il modello previdenziale corporativo fascista ossia ogni corporazione si paga le proprie tutele previdenziali a differenza del modello previdenziale universale verso cui tende più del 95% del sistema pensionistico pubblico in Italia dopo la riforma Monti del sistema pensionistico pubblico.

La novità è che viene adottato fin dalla costituzione degli enti lo schema pensionistico con formula della rendita predefinita sulla contribuzione e la crescita e senza patrimonio di previdenza.

Il patrimonio dell'ente, per quanto possa sembrare strano infatti deve rispettare le stesse normative di cui al D.Lgs. 509/1994 che prevede solo che la riserva legale sia 5 volte la spesa previdenziale corrente.

Cenni storici[modifica | modifica sorgente]

Il D.Lgs. 103/1996 venne approvato durante il governo Prodi I che ottenne la fiducia il 31 maggio 1996. Il governo Prodi I aveva una maggioranza di centro sinistra composta dal Partito democratico della Sinistra, dal Partito popolare italiano, dalla Federazione dei verdi, da Rinnovamento Italiano (lista Dini) ed altri e l'appoggio esterno di Rifondazione comunista. Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale era Tiziano Treu di Rinnovamento Italiano (RI). La legge delega era contenuta all'art. 2 comma 25 della L. 335/1995| della riforma Dini approvata dalla maggioranza parlamentare che sosteneva il governo Dini composta da PDS, PPI, PSI, FdV, Rete, CS, LN, PRC, DEM, CCD, CDU.

Il decreto legislativo non deve essere votato dal parlamento in quanto è un atto del governo che deve solo rispettare il contenuto della legge delega, anche se è prassi che vengano recepite le indicazioni delle commissioni parlamentari.

Aspetti salienti della norma[modifica | modifica sorgente]

Art. 1[modifica | modifica sorgente]

L'art. 1 indica lo scopo della legge ossia quello di dare le tutele delle assicurazioni sociali obbligatorie già previste da un secolo per i lavoratori dipendenti e da oltre 50 anni per molte categorie di liberi professionisti, ora normate dal D.Lgs. 509/1994. In particolare i liberi professionisti debbono essere iscritti ad appositi albi o elenchi e possono svolgere contemporaneamente l'attività di lavoratore dipendente.

Art. 2[modifica | modifica sorgente]

Si specifica che le assicurazioni sociali obbligatorie gestite dagli enti riguardano:

Si specifica che gli enti dovranno utilizzare per il calcolo delle prestazioni un metodo PAYG e precisamente il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita proprio della riforma Dini.

L'aliquota contributiva pensionistica di computo deve essere inferiore o uguale all'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento.

I nuovi enti possono istituire anche fondi pensione secondo la legge vigente per dare prestazioni pensionistiche complementari secondo le norme generali vigenti per la previdenza di secondo pilastro.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/2014[modifica | modifica sorgente]

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/2014 ha ratificato una delibera dell'ENPAIA che prevedeva la ripartizione tra gli iscritti, dei rendimenti del patrimonio dell'ente.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze si erano opposti a tale interpretazione.

Gli effetti della sentenza tendono ad equiparare le casse di cui al D.Lgs. 103/1996 ai fondi pensione, rispettando però solo una parte delle regole creando delle situazioni paradossali.

Infatti le prestazioni previdenziali sono determinate con uno schema pensionistico con formula delle rendite predefinita ed il sistema è senza patrimonio di previdenza nel senso che eventuali perdite patrimoniali non vengono scaricate sugli iscritti come nei fondi pensione che invece rispettano il principio della capitalizzazione integrale.

Quindi nel caso di una potenziale perdita del capitale, gli eventuali avanzi di amministrazione sono estinti e la politica di arrivare ad una gestione universale| del sistema pensionistico pubblico in Italia, meta degli ultimi 20 anni di riforme, è vanificata.

Note[modifica | modifica sorgente]

Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Leggi[modifica | modifica sorgente]

  • Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione."
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare."
  • Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza."

Sentenze[modifica | modifica sorgente]

6 - Spoliazione legale (indice)

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