Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive

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Il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, nel sistema pensionistico pubblico in Italia, è l'anagrafe generale delle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o a sue forme sostitutive.


Quadro normativo[modifica | modifica sorgente]

Il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive è stato istituito con L.243 del 23 agosto 2004 art. 1 c.23. Il casellario è istituito presso l'Inps ed è regolamentato dal D.M. del 4 febbraio 2005 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 27 del 29 marzo 2005.

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23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti: a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa; b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero; c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio; e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalita', la periodicita' e i protocolli di trasferimento delle stesse.

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalita' di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di: a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti| (v. art. 24 c. 3 Salva Italia riforma delle pensioni Fornero) o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalita' e la periodicita' di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi: a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari; c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidita' o di disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalita' di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

Note[modifica | modifica sorgente]


Bibliografia[modifica | modifica sorgente]

Leggi[modifica | modifica sorgente]

  • Legge 23 agosto 2004, n. 243, articolo 1, in materia di "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria."

Regolamenti[modifica | modifica sorgente]

  • D.M. 4 febbraio 2005 (1).

Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. [1]

News[modifica | modifica sorgente]

Web[modifica | modifica sorgente]

A1 - Glossario