Autotutela dello Stato

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L'art. 127 della Costituzione prevede il ricorso diretto di costituzionalità (questione di legittimità costituzionale) a tutela dello Stato e delle Regioni nel caso di invasione dei rispettivi campi ove è prevista la potestà legislativa di cui all'art. 117 della Costituzione.

Quindi la Costituzione prevede che qualora lo Stato o le Regioni violino la potestà legislativa dell'altro, che non sarebbe altro che un caso di spoliazione legale, prevede il ricorso diretto di costituzionalità.

Questo non è previsto per il cittadino, come si evince dalla legge Costituzionale 1/1948.

Quindi al cittadino è vietato il ricorso diretto di costituzionalità.

Perché lo Stato si autotutela dal rischio di spoliazione legale mentre al cittadino non è permesso.

Questo non accade in tutti gli Stati, anzi, molti prevedono, con le necessarie garanzie, il ricorso diretto di costituzionalità, unico strumento per eliminare la spoliazione legale all'interno del nostro ordinamento.

Art. 127 della Costituzione[modifica | modifica sorgente]

Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

L.Cost. 1/1948[modifica | modifica sorgente]

Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale

(G.U. n. 43 del 20 febbraio 1948).


1. - La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione (1).

(1) V. gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

2. - Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge (1).

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione (2), anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza (3). L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

(1) V. gli artt. 32 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

(2) V. l'art. 127 della Costituzione e gli artt. 31 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

(3) V. gli artt. 33 e 34 della l. 11 marzo 1953, n. 87. V. inoltre il titolo III della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2; l'art. 33 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3; l'art. 31 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4; l'art. 29 della l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1; nonché gli artt. 55, 97 e 98 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.

3. - (1) I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni (2).

Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale (3).

(1) Articolo modificato dall'art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

(2) V. gli artt. 7 e 8 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 16 del Regolamento generale della Corte.

(3) V. l'art. 9 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 15 del Regolamento generale della Corte.


Collegamenti[modifica | modifica sorgente]

  1. Ricorso di costituzionalità diretto





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